La Finanziaria 2006 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la regola del cosiddetto "prezzo-valore", che, in presenza di determinati requisiti, consente di determinare la base imponibile per le cessioni di beni immobili secondo i criteri della "valutazione automatica", ovvero sul valore catastale determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986 (testo unico sull'imposta di registro).
La modalità "prezzo-valore" è valida solo per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) mentre per gli altri beni immobili (uffici, negozi, capannoni, terreni etc.) si applica l'altra forma di tassazione, basata sul valore del bene che, normalmente, è costituito dal prezzo di vendita pattuito.
Con questa nuova norma entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2006, la parte acquirente, può richiedere, tramite apposita dichiarazione resa di fronte al notaio ed inserita nell'atto, che la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria, sia costituita dal valore catastale dell'immobile, a prescindere dal corrispettivo indicato nell'atto.
Fino al 2006 il prezzo-valore poteva essere applicato esclusivamente alle vendite in cui entrambe le parti erano soggetti "privati", a partire dal 2007, tale possibilità è stata estesa anche alle vendite effettuate a persone fisiche da venditori NON soggetti IVA.
Nelle compravendite di abitazioni fra "privati", tutti ormai utilizzano questo sistema di tassazione, anche nei casi (poco frequenti) in cui il prezzo di acquisto sia inferiore al valore catastale rivalutato, questo perché risulta essere il sistema più sicuro per evitare eventuali problematiche con il fisco.
N.B.: È importante sapere che il sistema "prezzo-valore" può essere applicato, oltre che agli atti di compravendita, anche a quelli di trasferimento o costituzione di "diritti reali parziali e di godimento", come la nuda proprietà e l'usufrutto, sempre che abbiano ad oggetto immobili ad uso abitativo.
PRIMA DEL 1° GENNAIO 2006
La normativa previgente stabiliva che per le compravendite immobilari la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, fosse costituita esclusivamente dal valore dei beni dichiarato dalle parti, oppure dal corrispettivo pattuito, se superiore (cfr. art. 43, comma 1, e art. 51, commi 1 e 2, del DPR 131/1986).
ALTRE AGEVOLAZIONI
Questo sistema di tassazione, prevede inoltre, per legge una riduzione del 30% dell' onorario del notaio, calcolato sul valore dell' immobile indicato obbligatoriamente nell' atto di compravendita.
Per ulteriori approfondimenti su vantaggi e implicazioni di questa forma di tassazione alternativa, si rimanda all' apposita guida pubblicata dal sito notariato.it. .
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